Credito d'imposta "Transizione 5.0": beneficiari, interventi agevolabili, misure, procedura e utilizzo
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Credito d'imposta "Transizione 5.0": beneficiari, interventi agevolabili, misure, procedura e utilizzo
Pubblicata la circolare operativa “Transizione 5.0” che disciplina le agevolazioni per gli investimenti che puntano a ridurre i consumi energetici effettuati nel biennio 2024 e 2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la Circolare Operativa “Transizione 5.0” che fornisce chiarimenti tecnici per la corretta applicazione della disciplina agevolativa che regola gli investimenti per la riduzione dei consumi energetici d’impresa nel biennio 2024-2025. Prossimamente verrà pubblicata anche una pagina di FAQ dedicata a questa misura.
Il Piano “Transizione 5.0”
Il Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024 ha istituito il Piano “Transizione 5.0” con l’obiettivo di sostenere attraverso un regime di credito d’imposta la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.
In cosa consiste la Misura
La misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive in Italia, effettuati nel biennio 2024-2025 nell’ambito dei progetti di innovazione che consentono una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive o dei processi produttivi.
Chi sono i Beneficiari
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato. Rientrano nei casi di esclusione le situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa, l’applicazione di sanzioni interdittive e il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e previdenziali.
Quali sono gli Interventi ammissibili
Concorrono alla base di calcolo per determinare il credito d’imposta gli investimenti e le spese relative a:
- Beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati (devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e generare una riduzione dei consumi energetici. Rientrano in questa tipologia:
- Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”;
- software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono la raccolta, l’elaborazione dei dati e il monitoraggio continuo dei consumi;
- software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai beni sopra citati
- Beni materiali per autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (sono escluse le biomasse; per gli impianti fotovoltaici l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti nella UE con efficienza pari ad almeno il 21,5%. E’ prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza
- Formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (rientrano le spese per la formazione a condizione che siano finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, rientrino nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali, non superino il limite massimo di 300 mila euro). Le spese devono essere erogate da soggetti esterni all’azienda e il percorso formativo deve avere una durata minima di 12 ore e prevedere un esame finale con attestazione del risultato conseguito. La circolare elenca la tipologia di soggetti abilitati all’erogazione delle attività di formazione.
Quali sono gli investimenti non agevolabili
Partendo dal presupposto che occorre non arrecare un danno significativo all’ambiente, non sono agevolabili gli investimenti destinati a:
- Attività direttamente connesse ai combustibili fossili
- Attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (con alcune eccezioni specificate nella circolare)
- Attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico (con alcune eccezioni specificate nella circolare)
- Attività il cui processo produttivo genera un’elevata dose di rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente (con alcune eccezioni specificate nella circolare)
- Investimenti in beni gratuitamente devolvibili dalle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Ammontare e cumulo del credito d’imposta
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento.
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.
% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | |||
---|---|---|---|
QUOTE DI INVESTIMENTO | Struttura produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10% | Struttura produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15% | Struttura produttiva: oltre 10% processo interessato: oltre 15% |
Fino a 2,5 milioni di euro | 35% | 40% | 45% |
Da 2,5 a 10 milioni di euro | 15% | 20% | 25% |
Da 10 a 50 milioni di euro | 5% | 10% | 15% |
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta non è cumulabile con i crediti previsti del Piano Transizione 4.0 nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (Zes unica- Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).
LE MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BENEFICIO
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte di GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
L’eventuale credito non ancora utilizzato al 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere L’importo prenotato in fase di presentazione del progetto di innovazione inoltre non può formare oggetto di cessione o trasferimento e non concorre alla formazione del reddito.
QUALI SONO I DOCUMENTI RICHIESTI
L’agevolazione è subordinata alla presentazione di due tipi di certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente:
- Certificazione ex ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati
- Certificazione ex post, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione alla rete produttiva/di fornitura
La circolare elenca i soggetti abilitati per il rilascio della certificazione.
Le imprese hanno l'obbligo di conservazione della seguente documentazione:
- La documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (es. fatture, DDT, ecc.)
- La certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che dimostri l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti potranno farsi rilasciare la certificazione da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro. Le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
QUALI SONO GLI STEP PER EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
Le imprese devono inviare una comunicazione preventiva, corredata dalla certificazione ex ante, tramite la Piattaforma Informatica “transizione 5.0” accessibile SPID dall’area clienti del sito del GSE.
Tale comunicazione sarà valutata e gestita dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa beneficiaria per anno.
Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione. Anche in questo caso il GSE è tenuto a verificare il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese.
Completato il progetto di innovazione l’impresa trasmette una comunicazione di completamento corredata dalla certificazione ex post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.
Il GSE redige l’elenco delle imprese ammesse con il corrispondente credito di imposta utilizzabile.
Una volta abilitata, l’impresa può utilizzare il credito entro il 31 dicembre 2025. Dal 2026 al 2030 l’impresa può utilizzare il credito residuo suddiviso in quote annuali.






