DAL 31 MARZO ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI EVENTI CATASTROFALI

5 marzo 2025

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DM 30 GENNAIO 2025 N. 18 

DAL 31 MARZO ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI EVENTI CATASTROFALI


Il Decreto Milleproroghe 2025 ha confermato che le aziende iscritte al Registro Imprese dovranno stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Purtroppo il governo non ha preso in considerazione l’istanza di proroga del termine di entrata in vigore dell’obbligo presentata da Confartigianato che trovava fondamento nei numerosi punti critici ancora aperti e ai molti dubbi che espongono le imprese alle incertezze di un mercato assicurativo non ancora maturo in termini di offerta. In particolare, Confartigianato ritiene che il campo di applicazione della norma non è molto chiaro e non c’è una determinazione dei beni assicurati e dei rischi coperti. Questi fattori rischiano di esporre le imprese alla sottoscrizione di polizze non pienamente rispondenti alle aspettative maturate al momento della sottoscrizione.


LA SINTESI DI CONFARTIGIANATO DEL COMBINATO DISPOSTO DI LEGGE, INTEGRATA DAL DM 30.1.2025 N. 18 CON LE PRINCIPALI CRITICITA’ RISCONTRATE

1. Finalità della normativa

L’obbligo assicurativo mira a garantire una più rapida copertura economica per le imprese colpite da eventi calamitosi, riducendo al contempo l’onere finanziario per lo Stato.

2. Soggetti obbligati ed esclusioni

Sono tenute a stipulare la polizza tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, escluse le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., che continuano a rientrare nella disciplina del Fondo mutualistico nazionale.

3. Beni oggetto di copertura

La polizza assicura i danni a:

• Terreni;

• Fabbricati destinati all’attività d’impresa;

• Impianti e macchinari;

• Attrezzature industriali e commerciali.

Sono esclusi dalla copertura i beni immobili abusivi e quelli non conformi alle normative urbanistiche.

4. Eventi catastrofali coperti

Le polizze dovranno coprire i danni derivanti da:

• Sismi;

• Alluvioni, inondazioni ed esondazioni;

• Frane.

Restano escluse alcune specifiche situazioni geologiche come il bradisismo, così come fenomeni meteorologici intensi non espressamente menzionati dal Decreto.

5. Imprese assicuratrici abilitate

Le polizze potranno essere sottoscritte presso imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio del “Ramo 8” (incendio ed elementi naturali).

6. Scadenze e obblighi

Le imprese dovranno sottoscrivere la polizza entro il 31 marzo 2025. Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di contrarre, pena sanzioni da 100.000 a 500.000 euro in caso di rifiuto ingiustificato.

In caso di mancata adesione all’obbligo assicurativo, il mancato rispetto potrà incidere negativamente sull’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.

7. Determinazione dei premi

I premi assicurativi saranno calcolati proporzionalmente al rischio, tenendo conto della localizzazione dell’impresa e della vulnerabilità dei beni assicurati. La fascia di costo stimata oscilla tra il 2‰ e il 4‰ del valore assicurato, con possibili variazioni per aree a rischio elevato.

8. Massimali e franchigie

Le polizze prevedono scoperti e franchigie fino al 15%, con limiti di indennizzo così suddivisi:

• Fino a 1 milione di euro: copertura totale fino alla somma assicurata;

• Da 1 a 30 milioni di euro: copertura fino al 70% della somma assicurata;

• Oltre 30 milioni di euro: importo negoziabile tra le parti.

9. Trasparenza e aggiornamenti

Le compagnie assicurative dovranno pubblicare le condizioni contrattuali presso i punti vendita e sui loro siti internet. Non ha trovato applicazione nelle previsioni del Decreto Ministeriale la norma contenuta nella legge annuale per la concorrenza che ha previsto l’istituzione di uno specifico portale di confronto tra le offerte realizzato a cura dell’IVASS.

Le principali criticità riscontrate

1. Definizione degli "eventi catastrofali" e criteri di inclusione/esclusione

Il DM si propone di coprire i danni derivanti da eventi catastrofali, ma la definizione giuridica di "catastrofe naturale" rimane ambigua e potrebbe generare confusione sia per le compagnie assicurative che per le imprese. In particolare, il decreto si concentra su eventi di natura straordinaria come terremoti, alluvioni, frane, incendi boschivi e altri fenomeni estremi legati al cambiamento climatico. Tuttavia, non è chiaro se l'ambito di applicazione del decreto includa tutti i fenomeni naturali che possono avere un impatto distruttivo su larga scala (come, ad esempio, le precipitazioni intense) o se siano esclusi eventi meno frequenti ma comunque pericolosi, come le eruzioni vulcaniche o i maremoti.

Inoltre, l’individuazione del "territorio a rischio” diventa un altro nodo problematico. L'assenza di una classificazione dettagliata delle zone ad alta vulnerabilità, sia sul piano geografico che su quello tipologico (ad esempio, aree urbane vs. aree rurali), potrebbe portare a un'applicazione disomogenea del decreto. Le aree ad alto rischio sismico o idrogeologico potrebbero beneficiare maggiormente della copertura, mentre le regioni meno esposte a determinati tipi di calamità potrebbero risultare escluse da alcune forme di risarcimento o beneficiare di polizze meno vantaggiose, sollevando interrogativi di equità.

2. Obbligatorietà o facoltatività della polizza

Un altro aspetto importante riguarda il grado di obbligatorietà della polizza catastrofale, che sembrerebbe limitato alle sole ipotesi previste dalla legge e dal Decreto, lasciando alla sfera facoltativa l’inclusione nelle polizze degli eventuali ulteriori rischi, a discrezione dell’impresa. In particolare, ad esempio, nel Decreto non si fa alcun riferimento a danni a merci, scorte e magazzino, così come ad eventi catastrofici ormai frequenti, ma non contemplati, come le precipitazioni intense e i conseguenti allagamenti.

Un’altra possibile fonte di incertezza si verifica con riferimento alle categorie di edifici ed ai relativi titoli di proprietà degli stessi, soprattutto in caso di coesistenza di polizze distinte stipulate sia dal proprietario dell’immobile che dal locatario, con una conseguente non uniformità di applicazione e ad un’iniquità nella distribuzione dei rischi e dei benefici, con conseguente disparità di protezione.

3. Limitazioni e soglie di copertura

Le soglie di copertura e le limitazioni territoriali costituiscono un ulteriore ambito critico. Il DM avrebbe dovuto chiarire non solo quali tipi di danni vengono coperti, ma anche la quantificazione massima dei risarcimenti in base alla gravità dell'evento catastrofale e alla specificità della zona colpita. Se, ad esempio, il decreto prevede una copertura integrale per le aree ad alto rischio sismico, ma solo una copertura parziale per i beni agricoli o le attività produttive, potrebbero sorgere problemi di disomogeneità nell'accesso alla protezione. Alcune aree potrebbero risultare completamente coperte, mentre altre potrebbero essere penalizzate da un livello di protezione insufficiente rispetto al rischio effettivo, mettendo in discussione l'effettività della misura.

4. Integrazione con altri strumenti di protezione civile e di welfare pubblico

L’ambito di applicazione del DM deve essere visto anche in relazione alla normativa preesistente, che regola i settori della protezione civile, dell'assistenza post-catastrofe e dei fondi di solidarietà. Se il DM prevede la creazione di polizze private obbligatorie o incentivanti, la questione della sovrapposizione tra i beneficiari di tale protezione assicurativa e coloro che accedono alle risorse pubbliche destinate alle emergenze è di fondamentale importanza. La definizione dell'ambito di applicazione del DM avrebbe dovuto quindi chiarire il rapporto tra le polizze e gli altri strumenti di assistenza pubblica, evitando conflitti tra protezione privata e solidale.

In conclusione, l’ambito di applicazione del DM sulle polizze catastrofali del 28 febbraio 2025 presenta quindi delle ambiguità, con il rischio di interpretazioni diverse e applicazioni disomogenee. La definizione di "catastrofe naturale", la determinazione dell'obbligatorietà della polizza, le limitazioni di copertura e la compatibilità con altre normative di protezione civile dovrebbero essere chiariti in modo più preciso per garantire una distribuzione equa della protezione e una gestione efficace dei rischi. La difficoltà nell'integrare la polizza catastrofale con altri strumenti, potrebbe inoltre compromettere l’efficacia del provvedimento, ostacolando la sua piena realizzazione.


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