DAL 2025 STOP AI CONTRATTI LUCE E GAS TELEFONICI SENZA CONFERMA SCRITTA
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DAL 2025 STOP AI CONTRATTI LUCE E GAS TELEFONICI SENZA CONFERMA SCRITTA
Lo stabiliscono il Codice del Consumo e la legge Concorrenza 2022 che introducono una maggior tutela anche per i contratti porta a porta
1° gennaio 2025: non a caso abbiamo evidenziato in grassetto il primo giorno dell’anno perché rappresenterà una svolta cruciale nella gestione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Cambiano infatti le regole sui contratti stipulati via telefono che dovranno essere confermati in forma scritta e verrà introdotta una maggior tutela per i consumatori nel caso di vendita porta a porta. Lo ha annunciato l’Autorità ARERA pubblicando il 1 ottobre una nuova delibera che punta a rafforzare la trasparenza e la tutela dei consumatori, recependo le norme di tutela del cliente stabilite dal Codice del Consumo e dalla Legge concorrenza 2022.
Positivo il commento di Stefano Bessenghini, Presidente di ARERA che ha sottolineato come “Queste misure rappresentano un ulteriore passo avanti nella protezione dei consumatori riequilibrando il rapporto tra operatori e clienti, soprattutto alla luce delle recenti crisi energetiche e degli aumenti imprevedibili dei prezzi”.
Vediamo nel dettaglio le principali novità introdotte.
Cosa cambia per i contratti telefonici
Per rendere valido il consenso espresso al telefono, sarà obbligatorio che il cliente riceva un documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto durevole inteso come strumento che consente al cliente di conservare e consultare nel tempo le informazioni contrattuali. Può trattarsi di documenti cartacei inviati per posta o comunicazioni digitali come file inviati tramite e-mail o notifiche su app.
Il contratto sarà valido solo dopo la conferma di ricezione da parte del cliente.
Maggiore tutela per i contratti porta a porta
Nel caso di contratti conclusi attraverso visite a domicilio non richieste o escursioni organizzate a scopo commerciale, il diritto di ripensamento sarà esteso da 14 a 30 giorni, dando più tempo ai consumatori per valutare l’offerta.
Obblighi dei venditori
Tra le novità introdotte:
- Onere della prova: in caso di controversie, spetta al venditore dimostrare di aver inviato e recapitato correttamente le comunicazioni al cliente.
- Responsabilità sul telemarketing: i venditori sono responsabili del rispetto del Codice di condotta commerciale anche per i contratti promossi tramite terzi.
- Chiarezza nelle comunicazioni: tutte le modifiche contrattuali, comprese le variazioni unilaterali, dovranno essere comunicate su supporto durevole con un preavviso minimo di tre mesi (ridotti a uno solo se comportano una riduzione dei costi per il cliente).
Indennizzi in caso di ritardi
Se il venditore non rispetta i termini di preavviso previsti per le modifiche contrattuali, sarà tenuto a corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale.
Recesso prima della scadenza
Dal 1° gennaio 2024 per i contratti a prezzo fisso è operativa, per delibera dell’Autorità, la facoltà per i fornitori di energia elettrica di applicare un onere a carico del cliente nel caso in cui questo eserciti il recesso prima della scadenza del contratto. Pertanto, in caso di recesso anticipato da fornitura a prezzo fisso, è importante sempre verificare le eventuali penali esplicitate nelle condizioni economiche sottoscritte.
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