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CCNL Commercio: firmato il 22 marzo 2024 il rinnovo del contratto

4 aprile 2024

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CCNL Commercio: firmato il 22 marzo 2024 il rinnovo del contratto 



Dopo anni di attesa è stata sottoscritta il 22 marzo scorso “l’ipotesi di accordo” che rinnova il CCNL "Commercio" per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi scaduto nel 2019.

Il CCNL sottoscritto ha validità quadriennale, sino al 31 marzo 2027.

 Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte.

Incrementi retributivi

 Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime, da corrispondere in 6 tranches, così suddivisi: 1° aprile 2023; 1 aprile 2024; 1 marzo 2025; 1 novembre 2025; 1 novembre 2026; 1 febbraio 2027.


Riconoscimento importo “una tantum”

Viene riconosciuto un ulteriore importo a titolo “una tantum”, esclusivamente ai lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024, riproporzionato sulla base dell’effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

Si segnala che:

·      l’importo è proporzionalmente ridotto in caso di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il suddetto periodo;

·      ai fini della maturazione della quota di “una tantum”, si considera come mese intero la frazione superiore o uguale a 15 giorni;

·      l’importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il TFR;

·      ai fini del calcolo pro quota si dovrà tener conto delle modifiche intercorse nel rapporto individuale di lavoro durante il periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023 (ad esempio: variazione del livello di inquadramento, la trasformazione da part time a full time o viceversa, ecc.)

 Agli apprendisti in forza alla data del 22 marzo 2024, gli importi “una tantum”  saranno erogati in misura proporzionale in base al trattamento economico di cui al CCNL 30 luglio 2019, con le medesime scadenze sopra stabilite.

 Gli importi di cui sopra spettano anche ai lavoratori cessati prima delle decorrenze ordinarie di erogazione, qualora alla data del 22 marzo 2024 fossero in forza. In tal caso, l’“una tantum” dovrà essere erogata con le competenze di fine rapporto (in unica soluzione se la cessazione del rapporto avviene prima di luglio 2024).

 Infine, circa i criteri di assorbibilità dell’“una tantum”, Confcommercio precisa ulteriormente che gli importi già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali (anche superminimi erogati allo stesso titolo), ed erogati dal 1° gennaio 2022, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum”.

 

Fondo “EST”

A decorrere dal 1° aprile 2025, il contributo obbligatorio a favore del Fondo EST è incrementato di 3,00 euro mensili, a carico del datore di lavoro. Conseguentemente, dal 1° aprile 2025 il contributo ordinario dovuto al Fondo EST sarà pari a 15,00 euro mensili complessivi (13,00 euro a carico datore di lavoro e 2,00 euro a carico lavoratore).

 

Cassa “Qu.A.S.”

 A decorrere dal 1° gennaio 2025, è previsto l’aumento della contribuzione obbligatoria dovuta dal datore di lavoro pari a 20,00 euro a favore della cassa di assistenza sanitaria Qu.A.S. per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri. Inoltre, un ulteriore aumento pari a 20,00 euro è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2026.

  

Ulteriori novità rilevanti

 In aggiunta a quanto precede, l’accordo di rinnovo ha:

·      disciplinato i congedi per le donne vittime di violenza di genere;

·      introdotto “nuove causali per i rapporti di lavoro a tempo determinato”, recependo le modifiche introdotte dal c.d. Decreto Lavoro al testo originale previsto dall’articolo 19 e seguenti del D.lgs. 81/2015;

·      eliminato i riferimenti alle clausole flessibili, mantenendo solamente il riferimento alle “clausole elastiche” per i rapporti di lavoro a tempo parziale. Ai fini dell’apposizione della clausola elastica nel contratto individuale di lavoro a tempo parziale, in alternativa alla maggiorazione pari a 1,5% sulla quota di retribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025 l‘indennità connessa all’apposizione di tali clausole è aumentata da 120 euro a 155 euro/annui non cumulabili, da corrispondere in quote mensili.

·      ridotto il preavviso a n. 5 giorni per la richiesta del congedo parentale che ciascun genitore è tenuto a fornire al datore di lavoro (in precedenza, 15 giorni);

·      rivisto la classificazione del personale, con precisazioni riguardo alle mansioni, declaratorie e relativi inquadramenti in funzione della tipologia di attività svolta dall’azienda o dal lavoratore. Tale riclassificazione trova applicazione per tutti i lavoratori assunti a far data dal 22 marzo 2024.

20 febbraio 2025
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