







Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto 18 settembre 2024 n. 132 che contiene il Regolamento per promuovere la sicurezza nei cantieri attraverso la patente a crediti. Vediamo di seguito i principali contenuti. In calce al post potete leggere il testo di legge e la circolare INL (Ispettorato nazionale del lavoro) pubblicata ieri che fornisce ulteriori spiegazioni sulla patente a crediti.
Il regolamento contenuto nel decreto prevede che per il rilascio della patente in formato digitale, l’impresa/lavoratore autonomo che opera nei cantieri temporanei e mobili deve presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che sarà attivo dal 1 ottobre 2024.
In considerazione di una possibile difficoltà a presentare la domanda sul sito dell'INL il 1 ottobre 2024, è consentito operare in cantiere inviando una autocertificazione tramite PEC all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. La trasmissione della autocertificazione inviata via PEC ha efficacia fino al 31 ottobre e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1 novembre non sarà possibile operare in cantiere senza aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Sono escluse da questo obbligo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Il titolare dell’attività dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti:
· Iscrizione alla Camera di Commercio
· Avvenuto adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro
· Possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR) nei casi previsti dalla normativa
· Possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
· Possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa
· Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Della presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) entro 5 giorni dal deposito.
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti.
Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’ITL provvede alla revoca della patente.
All’esito della presentazione della domanda, sul portale viene rilasciata la patente in formato digitale con i seguenti contenuti:
· Dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente
· Dati anagrafici del soggetto richiedente
· Data di rilascio e numero della patente
· Punteggio attribuito al momento del rilascio
· Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale
· Esiti di eventuali provvedimenti di sospensione
· Esiti di eventuali provvedimenti definitivi di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti
L’art. 3 del regolamento spiega il procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente elencandone le casistiche. La sospensione della patente può durare fino a 12 mesi. Il DM prevede, in aggiunta, che la durata della sospensione della patente è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di sicurezza e delle eventuali recidive.
E’ prevista la possibilità di fare ricorso contro il provvedimento di sospensione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro.
L’ART. 27 C. 6 del decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti del datore di lavoro, dirigente e preposto dell’impresa o del lavoratore autonomo, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso allo stesso decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
In caso di punteggio inferiore a 15 crediti non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. Nel caso l’azienda/lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente con meno di 15 crediti verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. In questi casi sarà possibile avviare le procedure per il recupero dei punti subordinato alla valutazione di una commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL che terranno conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di sicurezza da parte dei soggetti responsabili delle violazioni e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di sicurezza.
Il punteggio iniziale di 30 crediti può essere incrementato se l’impresa è in possesso di uno più requisiti elencati nella tabella assegnazione crediti aggiuntivi. Tra questi rientrano:
· la storicità dell’azienda,
· la mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio calcolata ogni biennio,
· il possesso di un SGSL conferme alle UNI EN ISO 45001 certificato, asseverazione del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza asseverato da un organismo paritetico,
· gli investimenti nella formazione dei lavoratori ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria,
· il possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti
· l’utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza
· l’adozione del documento di valutazione dei rischi anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate
· almeno 2 visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RSL o RLST
· la dimensione dell’organico aziendale
· il possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano
· il possesso dell’attestazione di certificazione SOA di I e II classifica
· l’applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera
· la formazione sulla lingua per lavoratori stranieri
· il riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa Edile per aver denunciati nel sistema casse edili, operai inquadrati al primo livello in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico
· il possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi misurabili che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale
· la certificazione del regolamento interno delle società cooperative
Questi crediti ulteriori potranno essere richiesti non appena la piattaforma informatica lo consentirà. Se al momento della presentazione della domanda il richiedente è già in possesso del relativo requisito, i crediti saranno attribuiti con decorrenza retroattiva, previa allegazione della relativa documentazione.
L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha fornito le prime indicazioni operative per la presentazione della domanda chiarendo alcuni aspetti della normativa.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito un documento di istruzioni tecniche per spiegare come si accede e come si utilizza il portale ai fini della presentazione della domanda per l'ottenimento della patente a crediti.
L'ispettorato ha anche messo a disposizione 2 video tutorial relativi alla presentazione della domanda da parte del legale rappresentante/lavoratore autonomo e alla presentazione della domanda da parte di un soggetto delegato.